La tutela ambientale in Costituzione. Dubbi sulla prassi

La tutela dell’ambiente e degli animali è entrata ufficialmente nella Costituzione Italiana l’8 febbraio 2022, con l’approvazione in Camera della proposta di legge costituzionale  recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, riconoscendo l’ambiente <<tra i principi fondamentali, che definiscono la fisionomia della nostra società e del nostro ordinamento giuridico>>.  Nello specifico, si è andato a integrare con il terzo comma l’Art. 9 –sviluppo della cultura e ricerca, tutela del paesaggio e del patrimonio nazionale- e l’Art. 41 relativo alle attività economiche pubbliche e private. Una svolta epocale e necessaria nell’ordinamento italiano, che fino ad oggi identificava  la tutela dell’ambiente come una materia in senso tecnico, subordinandola alle altre politiche quali il diritto alla salute e al rapporto Stato-Regioni. Una modifica, però, arrivata molto a posteriori rispetto alle prime discussioni giuridiche sul tema “ambiente”, in un periodo storico rivolto all’energia “pulita” dove tali principi possono essere soggetti a facili strumentalizzazioni.

 

Excursus dell’ambiente in Costituzione

Prima dell’ingresso nella Costituzione italiana – avvenuta solo nel 2001 – la nozione moderna di ambiente come bene unitario è stata anticipata dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 1987: a seguito di un ritenuto danno ambientale nell’ambito del Parco Nazionale d’Abruzzo occorso fra il 1961 e il 1964, il legislatore si pronunciò in merito evidenziando che <<si tratti di responsabilità per danno all’ambiente, per la natura di esso di bene immateriale non configurabile tecnicamente come patrimonio dello Stato, ma come utilità della collettività generale, verso la quale l’amministrazione ha doveri più che diritti>>. Di conseguenza, la nozione giuridica di ambiente entrò nella normativa italiana in conformità alla definizione comunitaria, ossia come bene collettivo e di utilità. La protezione dell’ambiente era dunque continuamente demandata al legislatore, il quale aveva individuato l’ambiente come valore costituzionale in virtù degli Art. 2, 9 e 32 della Costituzione, quindi come diritto inalienabile dell’uomo e della personalità (Art. 2), tutela del paesaggio in quanto confluenza di elementi antropici e naturalistici (Art. 9) e come diritto al vivere in un ambiente salubre (Art. 32).

L’ingresso ufficiale nell’ordinamento italiano si ebbe con la Legge Costituzionale n. 3/2001, in merito alla riforma del Titolo V della Costituzione, con la quale si identifica la tutela dell’ambiente come una materia in senso tecnico e di competenza statale. È interessante come per la Corte Costituzionale l’ambiente deve essere considerato come  <<bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti>>. Ai sensi del rinnovato art. 117 Cost. spetta dunque allo Stato disciplinare l’ambiente come <<entità organica>>, nella consapevolezza che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici che, pur avendo ad oggetto aspetti del bene ambiente, riguardano interessi diversi. Dunque, solo nel 2001 l’ambiente è entrato de jure nella Costituzione italiana, ma comunque in aggiunta ad altri principi pre-esistenti, negandogli in principio una posizione di diritto autonoma dalle altre politiche.

Il panorama attuale. Un ossimoro tra legge e realtà

Foto 1- Installazione di impianto eolico offshore. Foto di informazione.it

Contestualmente alla modifica della Carta Costituzionale, il 6 febbraio 2022 viene completata l’installazione della prima turbina eolica nel mare di Taranto (foto 1) ad opera della Renexia: Il parco eolico sarà il primo Offshore costruito nel Mar Mediterraneo e sorgerà su uno specchio acqueo di circa 131.000 mq in un’area demaniale marittima di 455 mq. Sempre in Puglia è prevista nel salentino la realizzazione di un parco eolico “galleggiante” ad opera di Odra, un’azione che ha suscitato le prime perplessità della comunità locale circa il deturpamento del paesaggio. Allontanandoci dal tema eolico, solo una settimana dopo il MITE approva il PITESAI – Piano della transizione energetica sostenibile delle aree idonee- per la ricerca ed estrazione del gas in mare, al fine di sopperire alle richieste energetiche italiane e all’aumento delle bollette per i cittadini.

Siamo così dinanzi a un totale paradosso tra legge e prassi: da un lato si cerca di tutelare l’ambiente con principi vincolanti e impugnabili, dall’altro si opera in nome dell’ambiente per la ricerca di “equilibri artificiali” tra domanda e risorse disponibili. Si viene a configurare un disegno di “pulizia” delle risorse energetiche unite a una propaganda di sviluppo sostenibile dei territori, le quali confluiscono tutte nella macro-opera del greenwashing. In un’epoca storica, dove l’uomo continua a compromettere la sopravvivenza degli ecosistemi, si cerca la soluzione “meno invasiva” anziché focalizzarsi sul principio scatenante di tale crisi, ossia il sovrasfruttamento delle risorse. Un pianeta energeticamente al collasso, dove la soluzione più sostenibile è da ricercare in primis nella modifica dello stile di vita delle comunità e nello sviluppo di pratiche quotidiane più attente alla gestione delle risorse naturali.

 

Punti di vista “oltreoceano”: l’ambiente “vivente”

Nel 2008 l’Assemblea Nazionale dell’Ecuador, negli Artt. 10, 71 e 74, ha riconosciuto personalità giuridica alla natura, riconoscendo i diritti inalienabili dell’ecosistema e tutelando la stessa per mezzo dell’actio popularis. Nel 2010 ha fatto seguito la Bolivia, che ha emanato la Dichiarazione Universale dei diritti della Madre Terra. Con questa azione, per la prima volta nella storia della giurisprudenza viene riconosciuta personalità giuridica ad una entità indipendente dall’uomo, con gli stessi diritti di quest’ultimo. Si realizza così un fenomeno giuridico dalle connotazioni globali: la natura acquisisce lo status di soggetto di diritto e il giurista è chiamato a includere la biodiversità nella comunità degli attori nel diritto, avviando il processo di deantropizzazione del diritto verso una prospettiva ecocentrica. A queste “rivoluzioni giurisprudenziali” ne seguiranno altre in diversi Stati, come India e Nuova Zelanda, con un risvolto tangibile nella conservazione degli ecosistemi. A seguito di questo nuovo approccio alle tematiche ambientali, nel 2010 l’avvocato e ambientalista sudafricano Cormac Cullinan ha presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione della Madre Terra, proponendo la Wild Law come base per nuove norme giuridiche e come approccio al buon governo, affermando infine il diritto di ogni sistema vivente a esercitare il proprio ruolo in quanto soggetto.

Seppur tale sviluppo possa apparire come una sola azione simbolica, in quanto sempre l’uomo o una comunità di umani si farà teoricamente tutore legale della natura, questo riconoscimento ha il potere di destrutturare profondamente un sistema di norme prettamente antropocentriche, rafforzando le possibilità di tutela dell’ambiente – non più demandate al solo diritto pubblico – e  mutando il reale approccio dell’uomo riguardo all’ambiente, in quanto viene chiamato ad adempiere al ruolo più consapevole di “parte della Comunità Terra”. In tal caso, non si parla più di semplici diritti nei confronti dell’ambiente, bensì di rispetto e senso morale verso la propria comunità, poiché le risorse dell’ecosistema di appartenenza sono strettamente collegate alla sopravvivenza della comunità stessa. Un approccio dunque di natura economica – intesa letteralmente come “gestione della casa” – nei confronti dell’ambiente, del quale siamo partecipi e non i soli soggetti di diritto.

Fabrizio Gerardo Lioy

 

Bibliografia:

– C. Cullinan, I diritti della Natura. Wild law, Bologna, Piano B Edizioni, 2012.

– S. De Siena, Ecocene. Per un postumano tecnopolitico o ecopolitico?, Napoli-Salerno, Orthotes, 2017.

– R. Mìguez Núñez, La natura e i suoi diritti. Prime annotazioni in ambito civilistico, in <<Diritti Comparati>>, 3/2021, 2021.

– V. Shiva, Il bene comune della terra, Milano, Il Saggiatore, 2011.

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